Statuto

Art. 1 Denominazione e Scopo Sociale

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, quale Ente del Terzo Settore, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Amici del Presepe Albano Laziale APS”, retta dal presente Statuto; essa ha la sua sede in ALBANO LAZIALE (RM).

L’associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e ha durata illimitata. Posta sotto la protezione di San Francesco d’Assisi, intende perseguire le seguenti finalità, secondo quanto previsto all’art. 5 comma 1 lettera i) del citato D. lgs. N. 117/2017:

  • diffondere, incrementare e qualificare la tradizione del Presepio tra i Soci e all’esterno della Associazione;

– sviluppare, in uno spirito di fratellanza, lo scambio culturale (principalmente nel campo presepistico) tra i Soci e le altre associazioni che perseguono lo stesso fine;

– elevare le capacità artistiche dei Soci e non per la costruzione di un Presepio;

– incrementare la “devozione” del presepio nelle famiglie e tra i giovani, promovendo a tale scopo la collaborazione con Scuole di qualsiasi ordine e grado;

– promuovere, mediante gite sociali, manifestazioni varie e ricreative, l’amicizia fra i Soci;

– favorire attività di solidarietà e beneficienza, principalmente tramite e a favore della Parrocchia Sacro Cuore Immacolato di Maria di Albano Laziale (RM).

Per la realizzazione di tali scopi, l’Associazione può, tra l’altro:

– organizzare mostre ed esposizioni di presepi;

– svolgere corsi e presentazioni di attività presepistica;

– partecipare ad attività di associazioni culturali paritetiche che si prefiggono i medesimi scopi;

– predisporre, partecipare o semplicemente concorrere alla organizzazione di conferenze e convegni

inerenti il tema della cultura presepistica.

L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività principali suesposte. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 2 Soci

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

Fondatori (quelli che hanno dato inizio all’Associazione e presenti nella riunione del 30 settembre 2022 e che hanno sottoscritto lo Statuto iniziale);

Ordinari (quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto);

Sostenitori (quelli che occasionalmente contribuiscono al sostentamento della Associazione, previa approvazione da parte del Consiglio direttivo).

L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti norme:

  • versamento della quota annua, unitamente ai dati anagrafici completi, cosa che viene considerata domanda di ammissione;
  • consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, art. 23;
  • accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d’età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

I soci (ad eccezione dei Soci Sostenitori) hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto; di essere eletti alle cariche sociali; di votare direttamente o per delega; di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione.

L’accettazione a Socio comporta l’adesione, incondizionata e leale, al presente Statuto ed al Regolamento interno.

Si può recedere dall’Associazione con lettera al Presidente e al Consiglio Direttivo prima dello scadere del periodo di tempo per il quale si è associati. Non è previsto, tuttavia, il rimborso percentuale della quota.

La qualità di Socio si perde, oltre che per dimissioni, anche per morosità qualora la stessa superi i tre mesi dalla scadenza annuale; infine, per esclusione, su delibera del Consiglio Direttivo, qualora il comportamento dell’associato sia tale da recare pregiudizio morale e materiale all’Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta

giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall’assemblea, presieduta dal Presidente e/o da vice Presidente nonché dai

consiglieri tutti.

Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea tramite l’esercizio del voto uninominale.

Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 3 Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

– Assemblea generale dei Soci;

– Consiglio Direttivo;

– Presidente;

– Collegio Revisori dei Conti (qualora costituito).

Il Consiglio Direttivo chiederà al Vescovo che venga nominato un Assistente Ecclesiastico per guidare il cammino religioso dell’Associazione.

Art. 4 Assemblea dei Soci

L’Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assentì o dissenzienti.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio non in regola con il pagamento della quota.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere più di due deleghe.

L’Assemblea generale dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’Ordine del Giorno, che dovrà essere inviato, o recapitato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza stessa, ai soci, ed essere affisso in modo visibile nella sede sociale o presso altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Per la costituzione legale dell’Assemblea e la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 30 gg. dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio Direttivo che sarà assistito dal Segretario.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della assemblea, scelto sul momento dai soci partecipanti.

Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  • discutere e deliberare annualmente sui Conti consuntivo (entro maggio dell’anno successivo) e preventivo (entro novembre);
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annuali;
  • eleggere ogni triennio i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente;
  • deliberare sugli altri argomenti all’ordine del giorno.

Compiti dell’Assemblea straordinaria sono:

  • deliberare sulle proposte, da parte del Consiglio Direttivo, di modifica dello Statuto, che dovranno essere approvate a maggioranza dell’Assemblea, ma costituita da almeno due/terzi dei soci;
  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario all’ordine del giorno.

Art. 5 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre, escluso il Presidente) membri eletti dall’Assemblea, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. La carica di Tesoriere e Segretario può essere assunta dalla stessa persona.

Si riunisce almeno due volte l’anno. E’ convocato:

  • dal Presidente;
  • da almeno 2 membri, con richiesta motivata;
  • tramite richiesta scritta e motivata di almeno il 30% dei soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione e viene eletto dall’Assemblea generale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti tra i presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

In caso di dimissioni, di decadenza o di morte di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo ne nomina il sostituto con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla prima Assemblea per la ratifica e fino alla scadenza triennale dell’intero Consiglio.

In caso di mancata ratifica, la predetta Assemblea provvederà all’elezione diretta del nuovo Consigliere, il mandato del quale andrà comunque a scadere unitamente all’intero Consiglio Direttivo.

Art. 6 Compiti del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • svolgere l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
  • predisporre la compilazione dei Conti consuntivo e preventivo;
  • curare il buon andamento dell’Associazione, formulare i programmi delle attività e provvedere al loro regolare svolgimento;
  • convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie precisandone l’ordine del giorno.

Art. 7 Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è a tutti gli effetti di legge rappresentante legale dell’Associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di sue dimissioni o di una cessazione per qualsiasi altra causa, le sue funzioni saranno assunte immediatamente dal Vice Presidente fino alla prima Assemblea ordinaria o straordinaria in cui si dovrà procedere all’elezione di un nuovo Presidente.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.

Art. 8 Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere costituito qualora ritenuto necessario e su proposta dell’Assemblea generale. Si compone di tre membri effettivi, esterni al Consiglio Direttivo.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, controlla la regolarità della contabilità, vigila sulle spese ordinarie e straordinarie.

Art. 9 Cariche associative

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

Tutte le prestazioni dei soci per il buon funzionamento dell’Associazione sono tutte volontarie e gratuite, salvo il rimborso di modeste spese vive, comunque definite a priori, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Patrimonio

Ai fini delle sue attività l’associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato,

nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le

regioni e le province e gli altri enti pubblici territoriali.

Il patrimonio sociale è costituito:

– dalle quote degli associati e dalle volontarie oblazioni dei Soci;

– da ogni altra liberalità che proviene anche da estranei all’Associazione;

– da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;

– beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

– da attività di raccolta fondi;

– da rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

– da proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

– da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 11 Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 aprile di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto consuntivo da compilare con oculata prudenza entro quattro mesi dalla chiusura ed attenendosi alle disposizioni di legge ed al D. Lgs. n.460 del 4/12/1997.

Gli eventuali avanzi di gestione – pagato quindi ogni costo d’esercizio – risultanti dal rendiconto consuntivo, saranno riportati all’esercizio successivo nella stesura del rendiconto preventivo.

Sussiste, comunque, il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I libri dell’Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le Associazioni senza scopo di lucro.

Art. 12 Regolamento Interno

Le norme di funzionamento e di attuazione del presente Statuto sono disposte da apposito Regolamento Interno, elaborato a cura del Consiglio Direttivo e che tratterà i seguenti temi:

– l’affidamento dei compiti di gestione della sede;

– le modalità di distribuzione degli incarichi negli eventi istituzionali;

– le modalità di partecipazione alle mostre presepiali e/o eventi legati alle attività istituzionali;

– la modalità di raccolta e controllo di offerte e contributi ed ogni altro tipo di elargizione;

– la definizione dei gruppi di lavoro che costituiranno attività tecnico/didattiche interne alla sede;

– le modalità di affidamento a terzi di qualsiasi tipo di collaborazione esterna, sia a titolo gratuito che oneroso;

– le modalità di affidamento a terzi di produzione editoriale quali cataloghi, locandine, materiale pubblicitario vario;

– ogni altra norma di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto.

Art. 13 Rinvio ai Codici

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile, dal Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private dei fedeli e da ogni altra normativa in materia di associazioni di carattere religioso, se compatibile con l’ordinamento canonico.

Art. 14 Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione tutti i beni vengono devoluti in beneficenza alla “Associazione Italiana Amici del Presepio ETS”.

Albano Laziale, 3 ottobre 2023